In futuro sarà possibile colmare le lacune contributive nel pilastro 3a attraverso riscatti retroattivi. Questa opportunità sarà estesa alle persone che non sono state in grado di versare contributi alla loro previdenza individuale vincolata in determinati anni o che hanno potuto versarne solo una parte. Il Consiglio federale ha avviato una consultazione il 22 novembre 2023 per modificare l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) al fine di implementare questa proposta. La procedura di consultazione si concluderà il 6 marzo 2024.
Grazie a queste nuove disposizioni, sarà possibile effettuare riscatti nel pilastro 3a. Questa modifica all’ordinanza è una risposta alla mozione 19.3702 “Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a” presentata dal consigliere agli Stati Erich Ettlin. Le lacune contributive che si verificheranno dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni potranno essere colmate successivamente tramite riscatti fiscalmente deducibili. Le persone che non hanno versato contributi al pilastro 3a o che hanno versato un importo inferiore al massimo consentito potranno colmare le lacune contributive degli ultimi dieci anni attraverso tali riscatti. Questo cambiamento mira a rafforzare la previdenza individuale vincolata del pilastro 3a.
In aggiunta al contributo ordinario annuale, sarà possibile effettuare ogni anno un riscatto fino a un importo massimo corrispondente alla “piccola deduzione” (2023: 7056 franchi svizzeri). Questo limite massimo si applicherà anche alle persone non assicurate nel secondo pilastro. Chi desidera effettuare un riscatto dovrà essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a nell’anno in questione, ovvero dovrà avere un reddito lavorativo soggetto all’AVS ottenuto in Svizzera. Inoltre, dovrà aver versato l’intero contributo ordinario per quell’anno. Come il contributo ordinario annuale, anche il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile.
I riscatti nella previdenza individuale vincolata saranno basati sul principio dell’autodichiarazione. La nuova regolamentazione prevede disposizioni per garantire la legittimità dei riscatti. Inoltre, un’attestazione rilasciata dall’istituto di previdenza individuale vincolata garantirà che i riscatti possano essere ricostruiti in futuro e verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.
Questa possibilità di effettuare versamenti al pilastro 3a di importo superiore al massimo annuo per gli anni di contribuzione passati sarà vantaggiosa soprattutto per le economie domestiche con un reddito imponibile superiore a 100.000 franchi svizzeri all’anno. Secondo le statistiche fiscali relative all’imposta federale diretta, attualmente solo circa il 10% dei contribuenti fa valere la deduzione massima ammessa per la previdenza individuale fiscalmente agevolata.
Ripercussioni finanziarie: Si stima approssimativamente che questa modifica all’ordinanza comporterà una riduzione del gettito dell’imposta federale diretta tra i 100 e i 150 milioni di franchi svizzeri all’anno, di cui il 21,2% a carico dei Cantoni e il 78,8% a carico della Confederazione. Inoltre, si stima che ci sarà una diminuzione del gettito dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni tra i 200 e i 450 milioni di franchi svizzeri all’anno.




