Negli ultimi anni, l’importazione di fuochi d’artificio in Svizzera in vista del 1° agosto è diventata sempre più diffusa. Tuttavia, è importante sapere che ci sono alcune disposizioni di importazione che devono essere rispettate per evitare sanzioni e denunce alle autorità competenti.
Prima dell’importazione, è necessario ottenere un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) per poter importare fuochi d’artificio. Tuttavia, nel traffico viaggiatori, è possibile importare senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera.
È importante notare che il fatto che questi fuochi d’artificio possano essere importati non significa automaticamente che possano anche essere utilizzati sul territorio svizzero. Ad esempio, a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti alla siccità, potrebbe non essere possibile utilizzarli.
Inoltre, esistono alcune restrizioni sull’importazione di fuochi d’artificio vietati in Svizzera. Per principio, è vietato importare fuochi d’artificio che esplodono a terra (come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi). In Svizzera è inoltre vietata l’importazione di «lady cracker» che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici).
Prima dell’acquisto e dell’importazione in Svizzera, si raccomanda di informarsi sulle disposizioni in vigore. È importante notare che le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi saranno denunciate alle autorità competenti e la merce verrà messa in sicurezza se al momento dell’importazione l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) constata fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione.




