L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri tra Svizzera e Italia è stato recentemente rinnovato, sostituendo l’Accordo del 1974. Il nuovo Accordo, entrato in vigore il 17 luglio 2023, migliora notevolmente l’attuale regolamentazione sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e contribuisce al mantenimento dei buoni rapporti tra i due Paesi.
In particolare, la Svizzera trattiene l’80% dell’imposta alla fonte regolarmente prelevata sul reddito dei nuovi frontalieri che lavoreranno in Svizzera. I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati anche in Italia, evitando così la doppia imposizione. Sono considerati nuovi lavoratori frontalieri coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023.
Per quanto riguarda i frontalieri che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, si applica un regime transitorio. Queste persone continueranno ad essere imposte esclusivamente in Svizzera, la quale verserà ai comuni italiani di confine, fino all’anno fiscale 2033, una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera.
È importante sottolineare che le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024. In seguito all’entrata in vigore dell’Accordo sui frontalieri, il Dipartimento federale delle finanze ha adeguato l’ordinanza sull’imposta alla fonte per quanto attiene all’imposizione dei lavoratori frontalieri italiani. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.




