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Accordo aggiuntivo tra Svizzera e Francia per il lavoro a domicilio

Il 27 giugno 2023, la Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, ha firmato un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni (CDI). L’Accordo contiene nuove norme d’imposizione permanenti per l’imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio. Tale soluzione è parte integrante della soluzione in materia di lavoro a domicilio convenuta alla fine del 2022.

L’Accordo aggiuntivo consente ai lavoratori frontalieri di esercitare il lavoro a domicilio nello Stato di domicilio fino al 40% del tempo di lavoro annuale della loro attività dipendente. Inoltre, i datori di lavoro e i lavoratori di tutta la Svizzera possono concordare il lavoro a domicilio all’estero fino a un massimo del 40% del tempo di lavoro annuale.

Le retribuzioni relative al lavoro a domicilio sono tassate nello Stato di sede del datore di lavoro all’interno di questo limite. Lo Stato del datore di lavoro trasferisce allo Stato di domicilio del lavoratore il 40% delle tasse riscosse sulle retribuzioni che il lavoratore ha percepito con il lavoro a domicilio all’estero. Questo principio mira a garantire la parità di trattamento fiscale per i lavoratori frontalieri e quelli che non lo sono.

L’Accordo aggiuntivo aggiorna anche altre disposizioni della CDI, armonizzandole con i risultati scaturiti dai lavori dell’OCSE volti a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting). Lo scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali è previsto per garantire l’applicazione delle nuove norme.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto con favore la conclusione dell’Accordo aggiuntivo. Tuttavia, per entrare in vigore, deve essere approvato dagli organi legislativi di entrambi i Paesi. Nel frattempo, la Svizzera e la Francia applicheranno sostanzialmente fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni dell’Accordo aggiuntivo, come convenuto nell’Accordo amichevole di durata temporanea del 22 dicembre 2022.

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