Il Consiglio federale ha adottato importanti modifiche a tre ordinanze ambientali in Svizzera. Le modifiche riguardano l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e l’ordinanza sul CO2. Queste modifiche mirano a semplificare la protezione fonica per l’installazione di pompe di calore, rafforzare la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e facilitare l’obbligo di compensazione degli importatori di carburanti.
- Protezione fonica per l’installazione di pompe di calore:
La sostituzione degli impianti di riscaldamento a olio o a gas con pompe di calore è un passo significativo per ridurre l’uso di energia fossile nel settore degli edifici. Tuttavia, le pompe di calore possono generare rumore e disturbare il vicinato. L’OIF attuale già protegge i residenti imponendo limiti di rumore durante l’installazione e l’esercizio delle pompe di calore. La revisione dell’OIF armonizza e semplifica le misure precauzionali per l’installazione delle pompe di calore, facilitando così la transizione dagli impianti a olio e gas a questa tecnologia più sostenibile. - Rafforzamento della protezione dalle radiazioni non ionizzanti:
L’ORNI verrà modificata per rafforzare la banca dati delle antenne per gli impianti di telefonia mobile. Attualmente, questa banca dati supporta i Cantoni nella sorveglianza del rispetto dei limiti di emissione delle antenne. Con le modifiche all’ORNI, la banca dati e le relative procedure saranno ufficialmente regolamentate. Inoltre, sarà introdotto l’obbligo di notifica per le antenne di telefonia mobile. I titolari degli impianti dovranno comunicare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) i dati relativi all’esercizio autorizzato e corrente dell’impianto, inclusa la potenza di trasmissione. Questo consentirà una migliore informazione del pubblico e un controllo più efficace degli impianti. - Semplificazione dell’attuazione dell’ordinanza sul CO2:
La Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 50% rispetto al 1990 entro il 2030, in linea con l’Accordo di Parigi. La revisione dell’ordinanza sul CO2 semplifica l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti, agevolando la realizzazione di progetti che utilizzano idrogeno nel settore della mobilità e carbone vegetale per il sequestro del CO2. Inoltre, vengono incluse le condizioni di ammissione per gli organismi di convalida e controllo. Per quanto riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli nuovi, il sistema di esecuzione viene semplificato e adattato ai processi digitalizzati di immatricolazione dei veicoli. La revisione estende anche il campo di applicazione ai veicoli usati. - Aggiornamenti relativi allo scambio di quote di emissioni:
L’attuale procedura d’esecuzione dello scambio di quote di emissioni viene adeguata agli sviluppi recenti nell’Unione Europea. Questo include una riduzione del numero massimo di diritti di emissione disponibili per il traffico aereo nel 2024 e 2025. Inoltre, il campo di applicazione dello scambio di quote viene esteso ai voli nelle regioni ultraperiferiche dell’UE.
Con queste modifiche alle tre ordinanze ambientali, il Consiglio federale sta prendendo misure concrete per affrontare le sfide ambientali attuali e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello nazionale e internazionale.




