Il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità per migliorare l’assistenza sanitaria dei bambini affetti da infermità congenite. La modifica consente all’assicurazione invalidità di rimborsare determinati mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici anche se questi non figurano nell’elenco delle prestazioni prese a carico dall’assicurazione malattie.
La nuova disposizione è stata introdotta all’inizio del 2022 e ha suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Oltre 300 famiglie con bambini affetti da infermità congenite si erano viste fatturare la differenza di prezzo direttamente da un fornitore di prodotti medici. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reagito immediatamente, provvedendo a sgravare queste famiglie da qualsiasi spesa supplementare, e aveva fatto il necessario affinché l’assicurazione invalidità continuasse ad assumere la totalità delle spese degli esami e delle terapie indispensabili per i bambini interessati.
La modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità è tesa a garantire la conformità del diritto. Dall’ultima revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), per poter essere rimborsati dall’assicurazione invalidità i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici devono figurare nell’elenco delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie, al fine di armonizzare la prassi delle due assicurazioni.
L’assicurazione invalidità fa pertanto riferimento all’EMAp per il tipo di prestazioni e le tariffe massime rimborsabili quali provvedimenti sanitari. Per essere ammesse in questo elenco, le prestazioni vengono valutate in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE), conformemente alla LAI e alla legge federale sull’assicurazione malattie.
Tuttavia, è emerso che, sebbene l’impiego dell’EMAp quale riferimento per valutare il rispetto dei criteri EAE ai fini dell’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi sia giustificato, la sua applicazione è disciplinata in modo troppo restrittivo. Deve infatti essere sempre possibile procedere a una valutazione nel singolo caso nel decidere se rimborsare apparecchi che non figurano nell’elenco.
Il Consiglio federale ha dunque adottato una modifica della pertinente disposizione dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). Grazie a questa modifica, gli uffici AI potranno rimborsare prestazioni che non figurano nell’elenco in questione o il cui prezzo supera la tariffa ivi stabilita.
Inoltre, l’UFAS ha incaricato gli uffici AI di contattare le famiglie che avevano dovuto assumere le spese supplementari in questione e di rimborsare loro (se del caso, retroattivamente) tali spese. Questa decisione è stata presa dopo che la nuova disposizione introdotta all’inizio del 2022 aveva suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’EMAp.




